
Long Range Italia a.s.d.
ANCORA SEMPLIFICAZIONI
Continua l’attività di governo mirata alla semplificazione della burocrazia ed allo sviluppo economico.
Dopo i provvedimenti adottati dal precedente governo con le misure contenute nel Decreto Legislativo 204/2010 (ovvero l’aumento della durata delle licenze di produzione e vendita delle armi) e l’abrogazione del Catalogo Nazionale ad opera della Legge di Stabilità per il 2012, anche il Governo Monti ha voluto proseguire su questa linea, tenendo in considerazione il settore delle armi e degli esplosivi nei suoi provvedimenti per lo sviluppo.
Nel testo dell’ultimo provvedimento di Governo, reso pubblico il 27 gennaio scorso, all’articolo 13, infatti, sono contenute due modifiche al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18.6.1931, nr. 773) che avranno delle ripercussioni anche nel settore che più ci riguarda.
La prima modifica riguarda il I comma dell’articolo 13 del citato T.U., il quale stabiliva che “Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno …”; ciò significava che per tutte quelle licenze previste dal T.U.L.P.S., per le quali non è stato previsto un esplicito termine di durata, questa si dovesse intendere di un anno, computato dal giorno del rilascio.
Dall’entrata in vigore di questo decreto legislativo, invece, tale termine dovrà intendersi in tre anni, eccezion fatta per le licenze previste dall’art. 42.
All’atto pratico, quindi, saranno poche le cose che cambieranno, ma si tratta, comunque, di un altro segnale interessante e positivo.
Le licenze in materie di armi per le quali potrà trovare applicazione questa norma, saranno, sostanzialmente, solo quelle per i poligoni privati e per le attività di import-export. I porti d’armi e le licenze di produzione e vendita hanno già una loro diversa durata che non subirà variazioni.
La modifica è, tuttavia, importante, perché chi investirà in un poligono privato avrà la certezza di poter operare per tre anni senza problemi di rinnovo (e questo termine potrebbe essere congruo per pianificare un rientro degli investimenti fatti), mentre le aziende che debbono effettuare operazioni di importazione o esportazione avranno a disposizione un margine decisamente più ampio per portare a termine le operazioni commerciali.
Dell’estensione della licenza potranno beneficiare anche le attività di fabbricazione di esplosivi e fuochi artificiali le cui licenze sono previste dagli artt. 46 e 47 del TULPS.
La seconda modifica introdotta dal decreto ha riguardato l’articolo 51 del T.U., nella parte in cui prevedeva che le licenze per la vendita di esplosivi scadevano ogni 31 dicembre dell’anno di rilascio.
Tale norma ora, invece, prevede una durata biennale a decorrere dalla data di rilascio.
Come potete notare non siamo di fronte a novità epocali e dalla portata eclatante (come è stato per l’abrogazione del Catalogo Nazionale); si tratta tuttavia di segnali che ci fanno capire come, in questo momento storico di grande difficoltà economica, il mondo delle armi non venga demonizzato dai palazzi della politica, come invece spesso è accaduto in passato, ma sia visto per quello che effettivamente è, ossia un importante settore dell’economia nazionale.